Art. 2.
(Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica).

      1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica, come definita ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominato: «Albo nazionale».
      2. L'Albo nazionale è pubblico ed è articolato in albi regionali.
      3. L'iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui all'articolo 1, su tutto il territorio nazionale.
      4. Con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni concernenti

 

Pag. 4

le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle relative alla tenuta dell'Albo stesso.